Skip links

Check-list per valutare se hai bisogno di noi!

Riportiamo qui di seguito alcune dichiarazioni che ti faranno capire se la tua azienda ha bisogno di noi.

Se la risposta anche ad uno solo dei seguenti quesiti è “NO” contattaci: abbiamo lo staff ideale per il tuo problema!

1. È stato nominato Il Medico Competente

2. Il Medico Competente ha collaborato alla valutazione dei rischi

3. Il Medico Competente ha preso visione di documenti di valutazione rumore, vibrazione, chimico ed ha controllato che sia stata eseguita la formazione informazione lavoratori.

4. Il protocollo di sorveglianza sanitaria è oggettivamente rilevabile da documento specifico o da altri documenti (es. cartella sanitaria e di rischio, relazione sanitaria, verbale di riunione periodica, DVR)

5. I programmi di sorveglianza sanitaria sono mirati ai rischi specifici e integrati dagli accertamenti necessari per quantificare gli effetti dei fattori di rischio sugli organi bersaglio e per l’accertamento dell’idoneità in funzione dei rischi. L’aderenza agli “indirizzi scientifici più avanzati” (art. 25, comma 1, lettera b, DLgs 81/ 2008 e s.m.i.) è valutata sulla base di precise indicazioni fornite da norme, linee guida, indirizzi regionali, accordi locali tra ASL e associazioni dei MC, etc. 

6. È stata istituita, aggiornata e adeguatamente custodita la cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria

7. Le idoneità riportano i requisiti minimi previsti nell’allegato 3 A (rischi, esami integrativi effettuati, prescrizioni / limitazioni, data prossimo controllo , accertamenti da eseguire al prossimo controllo

8. Il Medico Competente comunica per iscritto a datore di lavoro, rspp e rls i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari

9. Nella aziende superiori a 15 dipendenti Il Medico Competente ha comunicato per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

10. Il Medico Competente consegna copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro

11. Il Medico Competente ha effettuato i sopralluoghi previsti dall’art. 25, comma 1, lettera l

12. Il Medico Competente ha informato il datore di lavoro ed i  lavoratori sulla possibilità di richiedere 

visita medica su richiesta; qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica;

visita medica in occasione del cambio mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (esposti a chimico/cancerogeno);

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi ( ex art. 26, D. Lgs 106/2009). 

13. Sono stati segnalati al medico competente  i lavoratori che rientrano nel provvedimento della Conferenza Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°266 del 15/11/2007.(le mansioni sono quelle inerenti l’attività di trasporto e altre indicate nell’allegato I al provvedimento. Comprendono, ad esempio, la guida di mezzi pubblici, l’impiego di gas tossici, la fabbricazione e l’uso di fuochi d’artificio, mansioni in impianti nucleari, la conduzione di mezzi con patente C, D, ed E, la guida dei taxi, l’uso di apparecchi di sollevamento (es. gru, muletti, cestelli) o macchine movimento terra e merci, ecc..)