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Interpello: sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente

Roma, 9 Nov – Della rilevanza del ruolo del medico competente nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro si parla ormai da diversi anni, a partire dalla stessa normativa (D.Lgs. 81/2008) che assegna a questo  consulente globale in materia di salute e sicurezza compiti molto rilevanti.

E la delicatezza e importanza di questo ruolo è dimostrata anche dai diversi quesiti che sono arrivati in questi ultimi due anni alla Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

A questi chiarimenti si aggiunge oggi un nuovo interpello che entra, in questo caso, nello specifico dell’attività di sorveglianza sanitaria e degli obblighi di visita degli ambienti di lavoro.

Stiamo parlando dell’Interpello n. 8/2015 del 2 novembre 2015 che ha per oggetto la “risposta a due quesiti di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di svolgimento del ruolo del medico competente”.

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la CISL nazionale, ha infatti inoltrato “istanza di interpello” per conoscere il parere della Commissione in merito a due quesiti:

1) se “ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale Il Medico Competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”;

2) se ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.

Prima di passare alle risposte della Commissione e con particolare riferimento al primo quesito, riportiamo integralmente i commi 1 e 2 dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008:

 

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

(…)

 

Nella riposta all’istanza di interpello, la Commissione, dopo aver evidenziato quanto indicato alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 41, rileva in particolare quanto contenuto, sempre nell’articolo 41, al comma 2, lettera c), dove si indica, come abbiamo visto, che la sorveglianza sanitaria comprende anche la ‘visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica’.

Per rispondere invece al secondo quesito – relativo all’obbligo del medico competente di visitare gli ambienti di lavoro – la Commissione rileva che l’articolo 25, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, prevede che tali ambienti siano visitati ‘almeno una volta all’anno o a cadenza diversa’, stabilita dallo stesso medico competente ‘in base alla valutazione dei rischi’ e che l’eventuale indicazione di una ‘periodicità diversa dall’annuale’ debba ‘essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi’.

Fatte queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, “la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che Il Medico Competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi”.

In merito, infine, al secondo quesito, la Commissione Interpelli, considerato che l’obbligo per Il Medico Competente di visitare i luoghi di lavoro è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, “ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro’”.