Malgrado siano spesso presenti nei caseifici attrezzature che riducono in maniera significativa i rischi per la salute e la sicurezza, laddove le misure di prevenzione e protezione collettive non possono essere utilizzate, si deve ricorrere all’uso di idonei dispositivi di protezione individuale; cioé di ‘qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo’ (D.Lgs. 81/2008).
E sempre con riferimento alle attività lattiero-casearie bisogna tener conto che anche delle specificità relative alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente in questi ambienti lavorativi.
Il documento per affrontare il tema dei dispositivi di protezione dei lavoratori si sofferma sui rischi igienistici e i rischi per la sicurezza.
Riguardo ai rischi igienistici – per lo più i rischi correlati a esposizioni prolungate e a livelli elevati ad un agente chimico, fisico, biologico – si indica che il funzionamento di alcune macchine ed attrezzature “può produrre significative emissioni di rumore, come per esempio, la scrematrice”.
Per questo motivo spesso tale attrezzatura è “separata dagli altri ambienti di lavoro, ma nel caso in cui occorra operare nelle vicinanze di questa o di altra sorgente di rumore superiore a 80 db(A), il datore di lavoro dovrà fornire adeguati protettori dell’udito quali inserti, archetti, cuffie appropriati al livello di rumore rilevato. Laddove si rilevino valori superiori a 85 dB(A), anche per esposizioni di breve durata, sarà indispensabile indossarli”.
Inoltre durante la raccolta del latte e l’effettuazione di operazioni all’esterno durante la stagione invernale “gli addetti possono essere esposti a temperature fredde. In tal caso il datore di lavoro dovrà fornire adeguati indumenti che proteggano dal freddo”.
Senza dimenticare che ”nella stessa operazione di trasposto del latte con autocarro è presente il rischio dovuto alle vibrazioni, trasmesse al corpo per il contatto dell’autista col sedile. Nella maggior parte dei casi, però, il sedile antivibrante dell’autocarro, pur non essendo classificabile come un DPI, può ridurre in maniera significativa la trasmissione delle vibrazioni”.
Si segnala poi che nell’ambiente di lavoro dei caseifici viene spesso utilizzata “acqua, calda o fredda, fornita da svariati tubi in gomma. L’uso massiccio di acqua e comunque di liquidi in genere (latte, siero, scotta ecc.), insieme all’uso anche di idropulitrici, rende necessario un grembiule impermeabile atto ad impedire che gli indumenti indossati dall’addetto si bagnino e restino asciutti e confortevoli”.
E altri rischi igienistici possono invece “derivare dalla dispersione in aria di inquinanti dovuti all’uso di detergenti chimici pericolosi. Tali prodotti sono riconoscibili grazie alla presenza dei “simboli di pericolo” e delle “frasi di rischio”, obbligatoriamente in italiano, sull’etichetta che la legge richiede su ciascuna confezione. Il datore di lavoro dovrà fornire idonei guanti e occhiali (o schermi protettivi) durante l’uso di sostanze chimiche come ad esempio i detergenti per la pulizia. Mascherine del tipo FFP1 andranno invece indossate durante le operazioni di pulizia manuale delle forme in magazzino per la possibile presenza in aria di muffe”.
Veniamo, invece, ai rischi per la sicurezza.
Si sottolinea che il rischio più comunemente presente all’interno del caseificio è “rappresentato dalla possibilità di scivolamento in piano, su pavimenti resi particolarmente viscidi dalla presenza di acqua e sostanze grasse”. A livello di prevenzione, oltre ad una adeguata e costante pulizia degli ambienti, il Datore di lavoro “dovrà fornire idonee calzature antiscivolo (in questo caso sono preferiti gli stivali) al fine di ridurre il rischio di cadute accidentali”.
Inoltre durante le normali attività di caseificio è presente “il rischio di caduta di oggetti o materiali di un certo peso che introducono la possibilità di schiacciamento del piede dell’addetto. Andranno quindi individuate calzature con suola antiscivolo e munite di idoneo puntale antischiacciamento, in relazione al peso dei gravi presenti”.
E particolare attenzione “andrà posta nella scelta dei dispositivi per le protezione delle mani. A seconda delle operazioni da eseguire andranno quindi individuati e consegnati guanti impermeabili, lunghi anche fino al gomito importanza in grado di proteggere dal continuo operare immersi o a contatto con liquidi caldi. Possono inoltre essere necessari, al fine di svolgere mansioni accessorie o saltuarie anche i normali guanti da lavoro al fine di ridurre i rischi da abrasione, taglio o simili”.
Chiaramente agli addetti di caseificio deve essere garantita “un’adeguata formazione anche su corretto utilizzo dei DPI” allo scopo di prevenire e ridurre i rischi lavorativi. Per gli eventuali DPI di terza categoria (i DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) “dovrà essere previsto e organizzato un momento di addestramento pratico”.
Ci soffermiamo, infine, sulla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008).
Il documento indica che per risultare strumento efficace ai fini della programmazione della prevenzione nell’unità produttiva a cui si riferisce, la sorveglianza sanitaria “deve basarsi su criteri e modalità oggettive, partendo dalla valutazione della condizione di lavoro e della sua compatibilità con la salute dei lavoratori e vincolando il protocollo sanitario a criteri di evidenza scientifica, Linee Guida, indicazioni di Good Practice”.
Si riportano alcuni dei rischi per cui “va prevista la sorveglianza sanitaria mirata nei caseifici”:
– “movimentazione manuale dei carichi;
– movimenti ripetitivi degli arti superiori;
– rumore;
– vibrazioni (in base ai risultati della valutazione dei rischi);
– agenti biologici/allergeni;
– verifica di uso di alcool e sostanze psicotrope per gli addetti alla guida di autocarri (con patenti B, C, D, E), per gli addetti alla guida di carrelli elevatori e per tutti i lavori che svolgono attività in quota oltre i 2 m di altezza (es. magazzino di stagionatura);
– videoterminale (per gli addetti dell’ufficio)”.