SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA (NOVITA’)
OBBLIGHI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI AGRICOLI
La legge 27 del 29/04/2020 (art 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies, 2-novies)
- abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l’ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici.
- prevede che la visita medica abbia periodicità annuale (non più biennale)
- rimane l’esonero del sopralluogo da parte del medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell’ambito di una convenzione tra enti bilaterali ed aziende
- rimane la validità della visita medica e del giudizio di idoneità anche se il lavoratore presta la propria opera in più aziende
- si riconferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o da medici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL
le lavorazioni coinvolte sono :
- raccolta frutti ed ortaggi da terra ed il relativo stoccaggio (con movimentazione di sacchi, ceste, cassette)
- movimentazione di sacchi di terriccio, sementi, concime, fitosanitari
- spostamento di balle di fieno
I relativi rischi sono:
- la movimentazione manuale dei carichi
- i movimenti ripetitivi
- posture incongrue
- impegno asimmetrico
Le patologia sono :
- incremento dei casi di dolore lombare ed alla colonna vertebrale
- discopatie ed ernie discali