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SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA (NOVITA’)

OBBLIGHI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI AGRICOLI

La legge 27 del 29/04/2020 (art 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies, 2-novies)

  • abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l’ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici.
  • prevede che la visita medica abbia periodicità annuale (non più biennale)
  • rimane l’esonero del sopralluogo da parte del medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell’ambito di una convenzione tra enti bilaterali ed aziende
  • rimane la validità della visita medica e del giudizio di idoneità anche se il lavoratore presta la propria opera in più aziende
  • si riconferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o da medici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL

le lavorazioni coinvolte sono :

  • raccolta frutti ed ortaggi da terra ed il relativo stoccaggio (con movimentazione di sacchi, ceste, cassette)
  • movimentazione di sacchi di terriccio, sementi, concime, fitosanitari
  • spostamento di balle di fieno

I relativi rischi sono:

  • la movimentazione manuale dei carichi
  • i movimenti ripetitivi
  • posture incongrue
  • impegno asimmetrico

Le patologia sono :

  • incremento dei casi di dolore lombare ed alla colonna vertebrale
  • discopatie ed ernie discali

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