Skip links

DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO

DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

Articolo 1

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione dell’infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle Autorita’ amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione nazionale per la societa’ e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonche’ degli enti pubblici economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini dell’accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell’ambito   del   territorio nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l’attivita’ lavorativa, e’ fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di  cui  all’articolo  9,  comma  2.

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria  attivita’ lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti esterni.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano  ai soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e  2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la  verifica  sul  rispetto  delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita’  operative  per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  e  della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica amministrazione e della salute, puo’  adottare  linee  guida  per  la omogenea definizione delle modalita’ organizzative di  cui  al  primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le  predette  linee  guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza  unificata  di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori nel luogo di lavoro, e’ considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma  5  nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui  al  comma  7,  si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e’  stabilita in euro da 600 a 1.500.

 

DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

Articolo 3

Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione  dell’infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita’  e’ svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19

La disposizione si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria  attivita’ lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti esterni.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano  ai soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Per  i lavoratori  di  cui  al  comma  2  la  verifica  sul  rispetto  delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita’  operative  per  l’organizzazione  delle verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  delle  violazioni degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita’ indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  condiritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  ne’  altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6,  il  datore  di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5  nel termine previsto, nonche’ per la violazione di cui  al  comma  8,  si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e’  stabilita in euro da 600 a 1.500.

 

VALIDITA’ GREEN PASS:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

Articolo 9

 

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validita’ di sei mesi a far data dal completamento del  ciclo vaccinale ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall’esercente la   professione   sanitaria   che   effettua   la   vaccinazione   e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e  reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di dosi previste per  l’interessato.  Contestualmente  al  rilascio,  la predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi regionali, provvede a rendere disponibile  detta  certificazione  nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validita’ di sei mesi a far data dall’avvenuta  guarigione  di cui  al  comma  2,  lettera  b),  ed  e’  rilasciata,  su   richiesta dell’interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalla  struttura presso la quale e’ avvenuto  il  ricovero  del  paziente  affetto  da COVID-19, ovvero, per  i  pazienti  non  ricoverati,  dai  medici  di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta,  ed  e’  resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.  La certificazione di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita’ qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale,  l’interessato  venga identificato  come  caso  accertato  positivo   al   SARS-CoV-2.   Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data  di entrata in vigore del presente decreto sono valide  per  sei  mesi  a decorrere dalla data indicata  nella  certificazione,  salvo  che  il soggetto venga nuovamente identificato come caso  accertato  positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validita’ di quarantotto ore all’esecuzione del  test  ed  e’ prodotta,  su  richiesta  dell’interessato,  in  formato  cartaceo  o digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Scarica gli allegati :

 

Informativa Privacy Green Pass lavoratori (Informativa Green Pass lavoratori)

Fac-simile lettera di sospensione (lettera sospensione)

Conferimento incarico controller (Conferimento incarico GreenPass)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.